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Legge 24/11/2003 n. 326
-al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: "l'ottavo comma è sostituito” sono sostituite dalle seguenti: "il settimo comma è sostituito"e l'espressione: "artt.” è sostituita dalla parola: "articoli";
-al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), è inserito il seguente: "1-bis) all'ottavo comma è aggiunta la seguente lettera: "e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)"";
- al comma 1, lettera d), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) i commi nono e decimo sono abrogati". L'articolo 36 è soppresso. All'articolo 38: ovunque ricorra, l'espressione: "art.” è sostituita dalla parola: "articolo"
-al comma 11, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "somma depositata", il segno di interpunzione: "; “è soppresso. All'articolo 39:
- al comma 1, il numero: "99” è sostituito dal seguente: "98"; al comma 6, dopo le parole: ""la durata della partita"“ sono inserite le seguenti: "; le parole: "non è inferiore a dieci secondi” sono sostituite dalle seguenti: “è compresa tra sette e tredici secondi""; il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera
b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1 gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1 maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto n. 773 del 1931
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia
c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni"; dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali""; dopo il comma 12, è inserito il seguente: "12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200, e del Decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato"; il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto
a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1 gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta dì cui al comma 5 dell'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1 giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio"; dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 di cembre 2003, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13. 13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del Decreto-Legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi. 13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attività produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonchè dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con l'arresto fino ad un anno. Con Decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della co- municazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma. 13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinchè le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un anno. 13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazionì organizzate dalle stesse"; dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti: "14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi mensili,” sono inserite le seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine". 14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata Legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della Legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonchè dell'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate. 14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purchè specificamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al Decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali. 14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della Legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprietà", sono inserite le seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto". 14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto-Legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualità di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla Legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. 14-octies. All'articolo 10 della Legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli
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